Contratto
base:
Gli
operai reclutandi devono essere di nazionalità italiana
e muniti del passaporto per l'interno e del certificato
di moralità e buona condotta.
Devono portar seco: indumenti corrispondenti alla stagione;
una o più coperte, secondo la stagione; un recipiente
e il cucchiaio per il rancio.
Gli operai reclutati sono raggruppati in squadre alla
dipendenza di un caposquadra, il quale deve essere provveduto
del passaporto per l'interno munito di fotografia e deve
presentare un elenco in tre copie degli operai della squadra
con il nome, cognome, paternità, data di nascita, mestiere,
Comune di residenza; elenchi bollati dal Comune. Egli
firma per gli operai della squadra il contratto di lavoro.
La spesa per il trasporto in ferrovia degli operai reclutati
per conto diretto dell'Amministrazione militare (esclusi
quelli reclutati dalle Imprese) viene iscritta dalle stazioni
in conto corrente a carico del Segretariato.
Quando,
durante il viaggio, gli operai non ricevono il vitto,
hanno diritto all'indennità di una lira per ogni giornata.
Hanno diritto inoltre al 50 % del salario, calcolato in
base all'orario minimo di 6 ore, quando, per raggiungere
il luogo del lavoro, dovranno viaggiare almeno per un'intera
giornata su via ordinaria, a piedi. |
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produzione
di pietrisco in montagna
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Gli
operai hanno -diritto all'alloggiamento militare gratuito (attendamento,
baraccamento, accantonamento) e al vitto uguale a quello delle
truppe, con razioni di pace o di guerra secondo la località
del lavoro. Secondo i desideri degli operai, questo potrà essere
distribuito già confezionato oppure in razioni da preparare
o corrisposto in contanti in ragione di lire 1 al giorno. In
quest'ultimo caso gli operai possono prelevare i viveri a pagamento
diretto dagli Uffici di sussistenza, ai prezzi stabiliti per
le mense degli ufficiali. |
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I
salari minimi per adulti (dai 17 anni in su) sono, secondo
le categorie, i seguenti :
operai. non qualificati (sterratori, manovali, braccianti)
: L. 0.30-0.40 l'ora;
operai qualificati (muratori, carpentieri, fabbri, minatori)
: L. 0.40-0.50 l'ora; e capi-squadra : L. 0.60-1 l'ora.
I salari minimi per i ragazzi (15-17 anni) vanno, secondo
il genere di lavoro, da L. 0.10-0.20 l'ora. |
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viveri
distribuiti alle squadre operaie
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II
salario viene fissato in relazione alla durata del lavoro
da compiere e alle condizioni disagiate di pericolo nelle
quali si compie. Individualmente, il salario viene commisurato
al rendimento degli operai singoli.
Orario: da 6 a 12 ore al giorno - di giorno o di notte,
secondo le disposizioni delle Autorità militari,
e con un aumento del 10 % sul salario per le ore notturne
- nonché tutti i giorni della settimana, nessuno
escluso. Possono anche essere impiegati, in caso di bisogno,
a lavori diversi o di genere diverso da quelli per i quali
furono reclutati, con lo stesso salario già loro
fissato o con salario maggiore, in relazione ai lavori
o al genere di lavoro cui saranno adibiti.
Per i giorni, nel quali non è possibile lavorare,
hanno diritto, oltre ad vitto, al 30 % del salario, oltre
il salario intero per le ore di lavoro effettivamente
compiute, fino a raggiungere l'orario minimo di 6 ore,
se l'inattività è dipesa da ordini dell'Autorità
militare; al 50 % del salario, calcolato in base all'orario
minimo di 6 ore, oltre all'assistenza medica e ai medicinali,
in caso di malattia e per tutto il tempo (per il quale
l'operaio deve restare malato nella zona di lavoro e fino
al suo ritorno nel luogo di residenza.
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Le
Autorità militari provvedono gratuitamente al servizio sanitario
degli operai durante il lavoro, ma questi dovranno sottoporsi
a tutte le vaccinazioni e alle altre pratiche igieniche e profilattiche
stabilite per la truppa.
Gli operai sono obbligati a restare sul luogo del lavoro per
tutto il periodo fissato nel Contratto. Possono essere assoggettati
ad una ritenuta minima di una settimana e massima di una quindicina
di salario, la quale deve servire, in caso di inadempimento
degli obblighi contrattuali da parte degli operai, al pagamento
del viaggio di andata al lavoro e di ritorno dal lavoro, o come
penale, in una misura complessiva non superiore al 10% del salario.
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Ove,
senza loro colpa, venissero licenziati prima del
termine fissato, hanno diritto al pagamento da 1
a 6 giornate di salario, calcolato in base all'orario
minimo di 6 ore, in relazione alla minore durata
della lavorazione rispetto alla durata stabilita
nel contratto.
Gli operai, che si mostrano attivi e diligenti fino
al termine della lavorazione, possono, al momento
del licenziamento, avere un compenso uguale al salario
da 1 a 6 giornate dì lavoro, calcolate in base all'orario
minimo di 6 ore; se avranno lavorato per un periodo
non inferiore ai 10 giorni in località pericolose
o frequentemente battute dal fuoco nemico, possono
essere proposta per speciali ricompense.
I licenziati per loro colpa non hanno diritto ad
altro pagamento se non a quello delle giornate di
lavoro effettivamente compiute. II viaggio di rimpatrio,
fuori del caso di inadempimento degli obblighi contrattuali
da parte dell'operaio, viene compiuto a spese dei
Comandi o Direzioni militari per la parte da percorrere
in ferrovia. Non viene però corrisposto, per il
viaggio di ritorno, né il vitto, in suo luogo, l'indennità
di una lira. |
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interno
di un bagno per operai
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DIREZIONE
DELLA NUOVA ANTOLOGIA - ROMA - 1917
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