1915 - 1918 La Grande guerra in Val d'Adige documenti
notizie e foto tratte da:
logo Nuova Antologia
sesta serie
GENNAIO - FEBBRAIO 1917
 
L'ALTRO ESERCITO
GLI OPERAI IN ZONA DI GUERRA
di Angiolo Gambini
p. 330 - 346 estratto
Contratto base:

Gli operai reclutandi devono essere di nazionalità italiana e muniti del passaporto per l'interno e del certificato di moralità e buona condotta.

Devono portar seco: indumenti corrispondenti alla stagione; una o più coperte, secondo la stagione; un recipiente e il cucchiaio per il rancio.

Gli operai reclutati sono raggruppati in squadre alla dipendenza di un caposquadra, il quale deve essere provveduto del passaporto per l'interno munito di fotografia e deve presentare un elenco in tre copie degli operai della squadra con il nome, cognome, paternità, data di nascita, mestiere, Comune di residenza; elenchi bollati dal Comune. Egli firma per gli operai della squadra il contratto di lavoro. La spesa per il trasporto in ferrovia degli operai reclutati per conto diretto dell'Amministrazione militare (esclusi quelli reclutati dalle Imprese) viene iscritta dalle stazioni in conto corrente a carico del Segretariato.


Quando, durante il viaggio, gli operai non ricevono il vitto, hanno diritto all'indennità di una lira per ogni giornata. Hanno diritto inoltre al 50 % del salario, calcolato in base all'orario minimo di 6 ore, quando, per raggiungere il luogo del lavoro, dovranno viaggiare almeno per un'intera giornata su via ordinaria, a piedi.
produzione di pietrisco in montagna
produzione di pietrisco in montagna

Gli operai hanno -diritto all'alloggiamento militare gratuito (attendamento, baraccamento, accantonamento) e al vitto uguale a quello delle truppe, con razioni di pace o di guerra secondo la località del lavoro. Secondo i desideri degli operai, questo potrà essere distribuito già confezionato oppure in razioni da preparare o corrisposto in contanti in ragione di lire 1 al giorno. In quest'ultimo caso gli operai possono prelevare i viveri a pagamento diretto dagli Uffici di sussistenza, ai prezzi stabiliti per le mense degli ufficiali.
I salari minimi per adulti (dai 17 anni in su) sono, secondo le categorie, i seguenti :
operai. non qualificati (sterratori, manovali, braccianti) : L. 0.30-0.40 l'ora;
operai qualificati (muratori, carpentieri, fabbri, minatori) : L. 0.40-0.50 l'ora; e capi-squadra : L. 0.60-1 l'ora.
I salari minimi per i ragazzi (15-17 anni) vanno, secondo il genere di lavoro, da L. 0.10-0.20 l'ora.
viveri distribuiti alle squadre operaie
viveri distribuiti alle squadre operaie
II salario viene fissato in relazione alla durata del lavoro da compiere e alle condizioni disagiate di pericolo nelle quali si compie. Individualmente, il salario viene commisurato al rendimento degli operai singoli.

Orario: da 6 a 12 ore al giorno - di giorno o di notte, secondo le disposizioni delle Autorità militari, e con un aumento del 10 % sul salario per le ore notturne - nonché tutti i giorni della settimana, nessuno escluso. Possono anche essere impiegati, in caso di bisogno, a lavori diversi o di genere diverso da quelli per i quali furono reclutati, con lo stesso salario già loro fissato o con salario maggiore, in relazione ai lavori o al genere di lavoro cui saranno adibiti.

Per i giorni, nel quali non è possibile lavorare, hanno diritto, oltre ad vitto, al 30 % del salario, oltre il salario intero per le ore di lavoro effettivamente compiute, fino a raggiungere l'orario minimo di 6 ore, se l'inattività è dipesa da ordini dell'Autorità militare; al 50 % del salario, calcolato in base all'orario minimo di 6 ore, oltre all'assistenza medica e ai medicinali, in caso di malattia e per tutto il tempo (per il quale l'operaio deve restare malato nella zona di lavoro e fino al suo ritorno nel luogo di residenza.

Le Autorità militari provvedono gratuitamente al servizio sanitario degli operai durante il lavoro, ma questi dovranno sottoporsi a tutte le vaccinazioni e alle altre pratiche igieniche e profilattiche stabilite per la truppa.
Gli operai sono obbligati a restare sul luogo del lavoro per tutto il periodo fissato nel Contratto. Possono essere assoggettati ad una ritenuta minima di una settimana e massima di una quindicina di salario, la quale deve servire, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte degli operai, al pagamento del viaggio di andata al lavoro e di ritorno dal lavoro, o come penale, in una misura complessiva non superiore al 10% del salario.
Ove, senza loro colpa, venissero licenziati prima del termine fissato, hanno diritto al pagamento da 1 a 6 giornate di salario, calcolato in base all'orario minimo di 6 ore, in relazione alla minore durata della lavorazione rispetto alla durata stabilita nel contratto.
Gli operai, che si mostrano attivi e diligenti fino al termine della lavorazione, possono, al momento del licenziamento, avere un compenso uguale al salario da 1 a 6 giornate dì lavoro, calcolate in base all'orario minimo di 6 ore; se avranno lavorato per un periodo non inferiore ai 10 giorni in località pericolose o frequentemente battute dal fuoco nemico, possono essere proposta per speciali ricompense.
I licenziati per loro colpa non hanno diritto ad altro pagamento se non a quello delle giornate di lavoro effettivamente compiute. II viaggio di rimpatrio, fuori del caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, viene compiuto a spese dei Comandi o Direzioni militari per la parte da percorrere in ferrovia. Non viene però corrisposto, per il viaggio di ritorno, né il vitto, in suo luogo, l'indennità di una lira.
interno di un bagno per operai
interno di un bagno per operai
DIREZIONE DELLA NUOVA ANTOLOGIA - ROMA - 1917
 
torna alla foto