1915 - 1918 La Grande guerra in Val d'Adige documenti
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[COPRIFUOCO - 31 maggio 1915]
Per considerazioni di ordine generale e di speciali esigenze militari e visto il R. Decreto 23 maggio corrente dispongo:
Art. 1 - Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni religiose e civili, gli assembramenti in luogo pubblico od aperti al pubblico. Sono considerate pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate, per lo scopo della riunione o per i temi da trattarsi e svolgersi possa venire escluso il carattere privato della riunione.
Art. 2 - Nei casi di perturbamento dell'ordine pubblico di grave pericolo per esso, le associazioni di qualsiasi genere che lo abbiamo determinato o preparato o che, in qualunque modo,vi abbiamo preso parte, saranno immediatamente sciolte; i locali perquisiti e chiusi; le carte, i registri e gli altri oggetti mobili, subito sequestrati.
Art. 3 - Ai negozianti di armi e materie esplosive è fatto assoluto divieto di effettuare la vendita a chi non sia munito di speciale permesso rilasciato dall'Autorità Militare.
Bando del Comando della Forteza di Verona coprifuoco
Art. 4 - E' vietato il porto d'arme anche per coloro che sono ora muniti di regolare permesso rilasciato dall'Autorità di P.S. se tale permesso non verrà confermato dall'Autorità Militare, nel limite di otto giorni a datare da quest'oggi. Tale conferma verrà effettuata presso la locale Questura, gratuitamente, mediante l'applicazione di un timbro ad umido dell'Autorità Militare.
Art. 5 - I locali pubblici di ritrovo, compresi teatri ed i cinematografi, e quelli destinati a spettacoli pubblici non potranno essere aperti oltre le ore 23,30. I negozi ed i pubblici esercizi osserveranno l'orario solito, salvo le seguenti varianti:
 
Apertura
Chiusura
Caffè, Ristoranti, Birrerie, Bar
5
23.30
Trattorie, Bottiglierie, Fiaschetterie ed osterie con cucina
6
22,30
Bettole, Spacci e vendita vino
7
21. -
Art. 6 - E' vietato a chiunque di trovarsi per le strade e piazze dopo le ore 24 o prima dell'albeggiare, salvo che per esigenze professionali, dei pubblici servizi o per comprovate necessità.
Le presenti disposizioni vanno in vigore da oggi.
I Carabinieri Reali, gli agenti di P.S. e le Guardie Municipali sono incaricati della rigorosa osservanza delle presenti disposizioni e segnaleranno a questo Comando, nel più breve termine possibile, i nomi dei contravventori verso i quali si procederà ai termini di legge.
Verona. Li 31 Maggio 1915 dal palazzo del Comando.  
Il Tenente Generale Comandate della Fortezza
 
G. Gobbo
Archivio Comuale Marano di Valpolicella

 

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